CODICE DEONTOLOGICO


--> PRINCIPI GENERALI 
--> RAPPORTI CON L’UTENTE ED IL COMMITTENTE
--> RAPPORTI CON I COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI
--> ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E CONTESTO SOCIALE


--> PRINCIPI GENERALI 
Art. 1: Il presente codice deontologico è costituito da un corpus di principi, comportamenti e
regole che il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE) e lo
Psicomotricista (PSM) sono tenuti a conoscere ed osservare nell’esercizio della professione, e
la non conoscenza delle norme non li preserva dalla responsabilità che l’inosservanza comporti,
secondo le procedure disciplinari previste nel regolamento di iscrizione ai rispettivi Registri.
1.2: Il TNPEE svolge in via autonoma o subordinata la sua attività professionale in ambito
sanitario in riferimento alle diagnosi mediche e/o psicologiche; lo PSM svolge la sua attività in
via autonoma o subordinata in ambito educativo e/o preventivo su richiesta di enti e/o istituzioni
pubblici e/o privati .
1.3: L’attività professionale del TNPEE e dello PSM è subordinata ad un percorso formativo e
professionale che implica :
- la conoscenza di metodologie e tecniche connesse alla professione;
- la maturità e la consapevolezza delle dinamiche interpersonali nell’accogliere la domanda
di aiuto dell’utente.
1.4: Nell’esercizio della professione il TNPEE e lo PSM devono ottemperare in itinere ad un
aggiornamento culturale permanente, da documentare, per offrire all’utenza un servizio
qualificato secondo le evoluzioni scientifiche, normative, sociali .
1.5: Il TNPEE e lo PSM devono impegnarsi in considerazione della complessità del lavoro a
ricercare momenti strutturati di consulenza e verifica specifica .
1.6: Il TNPEE e lo PSM nell’esercizio dell’attività professionale devono uniformarsi alle norme
ed obbiettivi della professione stessa .
1.7: Il TNPEE e lo PSM devono mantenere una dignità professionale e non abusare in nessun
caso della propria posizione professionale, difendere l’onestà, l’integrità e la fiducia, aspirare a
diffondere la sua competenza e le conoscenze professionali .

--> RAPPORTI CON L’UTENTE ED IL COMMITTENTE
Art. 2: Il TNPEE e lo PSM, nel pieno rispetto della salvaguardia della persona , si devono
impegnare con il loro intervento senza pregiudizi di razza, origine etnica, status sociale, sesso,
convinzioni religiose e sociali .
2.1: Nell’accogliere la richiesta di intervento il TNPEE e lo PSM si devono attivare ed
impegnare al meglio delle loro capacità professionali, limitando l’intervento solo al tempo
necessario .
2.2: Il contratto di intervento impegna con reciproci diritti e doveri il TNPEE/lo PSM, e l’utente
e/o il committente che lo rappresenta .
2.3: Il TNPEE e lo PSM, nell’adempimento del loro intervento sono tenuti a salvaguardare
prioritariamente l’interesse dell’utente, e qualora questo fosse in contrasto con il committente
devono chiaramente dichiararlo al committente stesso .
2.4: Il TNPEE e lo PSM, all’inizio del contratto d’intervento devono informare l’utente o chi lo
rappresenta della tecnicità e metodologia che useranno e degli obbiettivi che si prefiggono .
2.5: Il TNPEE e lo PSM, si impegnano a rispettare la cultura, le credenze, le opinioni ed i valori
dell’utente, anche se non facenti parte del loro sistema di valori .
2.6: Il TNPEE e lo PSM, nel rispetto del segreto professionale sono tenuti alla segretezza dei
dati e al rispetto della legislazione vigente .
2.7: Il TNPEE e lo PSM, nell’esercizio della loro attività professionale si attengono alle norme di
tutela previste dalle leggi; qualora intendessero utilizzare i dati dell’attività professionale che
coinvolgono l’utente, ai fini della propria attività di studio e ricerca o comunicazioni scientifiche ,
devono preventivamente richiedere l’autorizzazione dell’utente o del suo legale rappresentante,
salvaguardandone comunque l’anonimato .
2.8: Il TNPEE e lo PSM, qualora vengano a conoscenza di fatti oggettivamente dannosi nei
confronti dei diritti dell’infanzia, o dell’incapacità di quest’ultima ad esprimere autonomamente la
propria sofferenza , sono tenuti ad attivarsi nelle sedi più appropriate .

--> RAPPORTI CON I COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI
Art. 3: Il TNPEE e lo PSM, nel rapporto con i colleghi devono ispirarsi a principi di lealtà,
rispetto reciproco e correttezza professionale, e devono difendere i principi della professione nei
confronti delle altre figure professionali.
3.1: Il TNPEE e lo PSM si impegnano a comunicare ai colleghi, attraverso i canali
dell’Associazione, i risultati delle loro ricerche e conoscenze tecniche, per favorire le
conoscenze del proprio ambito di attività professionale .
3.2: Il TNPEE e lo PSM, sono tenuti in via generale a non emettere giudizi negativi sulla
formazione, competenza e lavoro professionale di colleghi al fine di evitare giudizi lesivi della
loro professionalità . Qualora il TNPEE e lo PSM, vengano a conoscenza di comportamenti
oggettivi deontologicamente scorretti sono tenuti a darne tempestiva comunicazione
all’Associazione stessa.

--> ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E CONTESTO SOCIALE
Art. 4: Il TNPEE e lo PSM, si impegnano all’interno del proprio posto di lavoro a ricercare le
migliori condizioni di intervento operativo finalizzate ad un miglioramento della qualità della vita
e in modo da ampliare le opportunità di tutte le persone, con particolare attenzione per quelle
svantaggiate.

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