Al
lavoratore dipendente, pubblico o privato, costretto ad assentarsi dal
lavoro per assistere un suo familiare lavoratore e con grave disabilità,
spettano i permessi previsti dall'art. 33 della legge 104/1992. Lo
stesso diritto è riconosciuto allo stesso familiare disabile con grave
handicap che può usufruire dei permessi lavorativi per se stesso.
Su questa materia, il 5 novembre scorso il Dipartimento della Funzione
pubblica ha espresso un circostanziato parere (n. 44274 /2012), che
risolve le perplessità di alcune pubbliche amministrazioni sulla
concessione dei permessi nel rispetto della legge. Il provvedimento
ministeriale risponde al dubbio se i giorni di permesso dei due soggetti
interessati (il lavoratore che assiste il familiare disabile e il
disabile lavoratore) possano essere fruiti nelle stesse giornate. Nelle
norme in vigore, non si riscontra alcuna espressa preclusione per il
lavoratore assistente di assentarsi dal lavoro anche quando il familiare
assistito chiede i permessi per se stesso. E la legge 104 non offre
alcuna indicazione su come conciliare i due diritti.
La situazione ordinaria - richiama il Dipartimento - è che le giornate
fruite come permesso possono coincidere. A sollecitare l'intervento
ministeriale, e confermare la regolarità dei permessi, il caso del
lavoratore assistente che abbia la necessità di assentarsi per conto del
disabile, il quale si rechi però regolarmente al lavoro non essendo
necessaria la sua presenza.
fonte: http://www.gilanda.it/home/6/24/441/edit.aspx
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