Al
lavoratore dipendente, pubblico o privato, costretto ad assentarsi dal
lavoro per assistere un suo familiare lavoratore e con grave disabilità,
spettano i permessi previsti dall'art. 33 della legge 104/1992. Lo
stesso diritto è riconosciuto allo stesso familiare disabile con grave
handicap che può usufruire dei permessi lavorativi per se stesso.
Su questa materia, il 5 novembre scorso il Dipartimento della Funzione
pubblica ha espresso un circostanziato parere (n. 44274 /2012), che
risolve le perplessità di alcune pubbliche amministrazioni sulla
concessione dei permessi nel rispetto della legge. Il provvedimento
ministeriale risponde al dubbio se i giorni di permesso dei due soggetti
interessati (il lavoratore che assiste il familiare disabile e il
disabile lavoratore) possano essere fruiti nelle stesse giornate. Nelle
norme in vigore, non si riscontra alcuna espressa preclusione per il
lavoratore assistente di assentarsi dal lavoro anche quando il familiare
assistito chiede i permessi per se stesso. E la legge 104 non offre
alcuna indicazione su come conciliare i due diritti.
La situazione ordinaria - richiama il Dipartimento - è che le giornate
fruite come permesso possono coincidere. A sollecitare l'intervento
ministeriale, e confermare la regolarità dei permessi, il caso del
lavoratore assistente che abbia la necessità di assentarsi per conto del
disabile, il quale si rechi però regolarmente al lavoro non essendo
necessaria la sua presenza.
Una eventuale limitazione alle agevolazioni
previste dalla legge - così conclude il parere n. 44274 - difficilmente
potrebbe trovare una idonea giustificazione.
Permessi studio. Un'altra tipologia di permessi coinvolge in questi
giorni i dipendenti pubblici e in particolare il personale della scuola,
docente, educativo e a.t.a. Sono i permessi retribuiti di 150 ore per
motivi di studio da usufruire nell'anno 2013, dal primo gennaio al 31
dicembre. Per la scuola si tratta di una durata temporale diversa dalla
consueta durata dell'anno scolastico. Le richieste devono essere
presentate entro il termine perentorio del 15 novembre.
Laurea on line. I permessi di studio sono utilizzabili per la
partecipazione a corsi, anche universitari e post universitari, che si
svolgono durante l'orario di lavoro. I titoli conseguiti durante il
servizio non sono utili alla pensione. Solo dallo scorso anno è ammessa
ufficialmente anche l'iscrizione del dipendente ad una università
telematica. In questo caso è richiesta agli interessati di documentare
la iscrizione on line al corso accademico ed i relativi esami sostenuti.
In particolare deve essere certificato che il collegamento con
l'università telematica è avvenuto durante l'orario di lavoro.
Tutte le notizie relative alle università telematiche presenti in
Italia, istituite e riconosciute dal Ministero dell'istruzione, sono
consultabili su Unitelematiche.it, il portale delle università italiane
on line.
fonte: http://www.gilanda.it/home/6/24/441/edit.aspx
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